Art. 17 Misure amministrative in caso di uso illecito
1 Se un’abitazione con una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 non è usata in maniera lecita, l’autorità competente impartisce al proprietario, con comminatoria dell’esecuzione sostitutiva e della pena prevista dall’articolo 292 del Codice penale7, un termine per ripristinare lo stato legale. In casi motivati può concedere, su richiesta del proprietario, un termine suppletorio. 2 Se il proprietario non ripristina lo stato legale entro il termine stabilito, l’autorità competente vieta l’uso dell’abitazione e dispone l’apposizione dei sigilli. 3 L’autorità competente adotta le misure necessarie a ripristinare lo stato legale. In particolare, può locare l’abitazione nel rispetto della limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1. 4 I membri o i collaboratori dell’autorità edilizia competente che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di infrazioni sono tenuti a notificarle immediatamente all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 15. |