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Art. 19 Verifica degli effetti e proposte di misure
1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia, analizza a intervalli regolari gli effetti della presente legge. Analizza in particolare gli effetti sullo sviluppo turistico ed economico delle regioni interessate. 2 I dipartimenti interessati presentano periodicamente un rapporto al Consiglio federale. Se necessario, nel rapporto sono anche proposte misure, in particolare nell’ambito della promozione economica. Il primo rapporto è presentato quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. |