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Art. 21 Inosservanza delle limitazioni d’uso
1 Chiunque, intenzionalmente, non osserva una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. 3 Se la limitazione d’uso è revocata successivamente, la pena è una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. 4 Fino alla conclusione con sentenza passata in giudicato di un procedimento di sospensione o di modifica di una limitazione d’uso il giudizio penale è differito. |