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Art. 22 Indicazioni inesatte
1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce alle autorità competenti indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l’autorizzazione, la sospensione o la modifica di una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, oppure approfitta subdolamente dell’errore in cui sono incorse le autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque, per negligenza, fornisce indicazioni inesatte o incomplete è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. |