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Art. 26 Piani regolatori speciali inerenti a progetti
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le abitazioni che sono oggetto di un piano regolatore speciale inerente a un progetto finalizzato, almeno per una parte importante, alla realizzazione di abitazioni secondarie, possono essere autorizzate senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se detto piano:
2 Modifiche ai piani regolatori speciali di cui al capoverso 1 sono ammesse purché non comportino alcun aumento della quota delle abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, né della quota delle superfici utili principali occupate da tali abitazioni. |