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Art. 4 Inventario delle abitazioni
1 Ogni Comune elabora annualmente un inventario delle abitazioni. 2 Nell’inventario delle abitazioni devono figurare almeno il numero complessivo delle abitazioni e il numero delle abitazioni primarie. 3 Il Comune può inoltre farvi figurare separatamente la categoria delle abitazioni equiparate alle abitazioni primarie e imputare questa categoria abitativa alle abitazioni primarie. 4 Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti all’inventario delle abitazioni e stabilisce i dettagli della pubblicazione. |