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Art. 5 Determinazione della quota di abitazioni secondarie
1 La Confederazione determina per ogni Comune la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle abitazioni sulla base dell’inventario delle abitazioni di cui all’articolo 4. 2 Se un Comune non presenta l’inventario delle abitazioni entro il termine stabilito, si presume che la sua quota di abitazioni secondarie superi il 20 per cento. Su richiesta del Comune, e in presenza di motivi fondati, l’autorità federale competente può concedere un termine suppletorio. 3 Il Consiglio federale designa l’autorità federale incaricata di determinare la quota di abitazioni secondarie. 4 Prima di decidere, l’autorità federale sente il Cantone in cui si trova il Comune. |