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Art. 7
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento possono essere autorizzate nuove abitazioni solamente se sono utilizzate:
2 Un’abitazione è considerata sfruttata a scopi turistici se, in modo duraturo, è messa a disposizione di clienti, esclusivamente per soggiorni di breve durata, a condizioni usuali di mercato e conformi all’uso locale, e se:
3 Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a o il capoverso 2 lettere a o b prescrivendo un onere d’uso. Se nell’autorizzazione edilizia per una nuova abitazione tale onere non figura e se l’autorizzazione non è stata rilasciata secondo gli articoli 8, 9, 26 o 27, la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a si presume applicabile. 4 Immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
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