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Art. 8 Abitazioni in relazione con strutture ricettive organizzate
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le strutture ricettive organizzate possono essere autorizzate a realizzare abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se:
2 Per le abitazioni secondo il capoverso 1 che restano in modo duraturo di proprietà della struttura ricettiva organizzata e sono da essa locate, la superficie utile principale secondo il capoverso 1 lettera c può raggiungere al massimo il 33 per cento della superficie utile principale complessiva. La restrizione del diritto d’alienazione deve essere menzionata nel registro fondiario. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 si applica per analogia. 3 Se la struttura ricettiva organizzata realizza abitazioni secondo il capoverso 1 e abitazioni secondo il capoverso 2, la quota massima del 33 per cento è ridotta del valore ottenuto moltiplicando per 13 per cento il quoziente tra superficie delle abitazioni secondo il capoverso 1 e la somma delle superfici delle abitazioni secondo i capoversi 1 e 2. 4 Una struttura ricettiva organizzata che esisteva già l’11 marzo 2012 può essere trasformata, fino a un massimo del 50 per cento della superficie utile principale, in abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se:
5 Per provare che le condizioni di cui ai capoversi 1 o 4 sono adempiute, occorre fare eseguire una perizia indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |