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Art. 9 Nuove abitazioni in edifici protetti
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si possono autorizzare nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, in edifici protetti o tipici del sito, all’interno delle zone edificabili, se:
2 Al di fuori delle zone edificabili la realizzazione di nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio. 3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. |