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Art. 100 Sistema d’informazione delle autorità di ricorso
1Le autorità di ricorso gestiscono un sistema d’informazione per la registrazione dei ricorsi, il controllo delle pratiche e l’allestimento di statistiche. 2Tali sistemi possono contenere dati degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura necessaria all’adempimento del compito legale. 2bisI dati inesatti sono rettificati d’ufficio. I costi della rettifica possono essere fatturati alla persona che, violando l’obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.3 1 Nuovo testo giusta l’art. 18 n. 2 della LF del 20 giu. 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1931; FF 2002 4181). |