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Art. 102a Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’Ufficio federale di statistica comunica periodicamente alla SEM, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico. 1 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |