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Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino
1Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione. 2Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
3Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata. 4Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità. 5I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:
1 Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411). |