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Art. 102e Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.1 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati. 1 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873). |