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Art. 17 Disposizioni procedurali particolari
1La disposizione della legge del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d’asilo. 2Il Consiglio federale emana disposizioni complementari in merito alla procedura d’asilo segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle donne e dei minori. 2bisLe domande d’asilo di richiedenti minorenni non accompagnati sono trattate con priorità.2 3Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono difesi:
3bisSe sussistono indizi che un richiedente sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, la SEM può disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.4 5Se è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento, la SEM fa pervenire gli atti procedurali al richiedente l’asilo o al suo procuratore contemporaneamente alla notificazione della decisione secondo gli articoli 23 capoverso 1, 31a o 111c.6 6Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.7 1 RS 172.021 |
