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Art. 21 Domanda d’asilo presentata alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese
1Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso 3.2 2La SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino. 3Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149). |
