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Art. 22 Procedura all’aeroporto
1L’autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici e interrogarle sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese.2 1bisLa SEM verifica la propria competenza a svolgere la procedura d’asilo tenendo conto delle disposizioni degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino.3 1terLa SEM autorizza l’entrata se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/20134 e:5
2L’entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 e la verifica di cui al capoverso 1bis non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’entrata secondo il capoverso 1ter.7 2bisPer evitare casi di rigore personale, il Consiglio federale può decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata.8 3Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, la SEM assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. Le spese dell’alloggio sono a carico della SEM. I gestori di aeroporti sono responsabili dell’approntamento di alloggi a basso costo.9 3bisAl richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f–102k.10 4La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.11 5Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all’aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto. 6La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.12 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |
