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Art. 26b Procedura Dublino
La procedura in vista di una decisione di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l’asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). |