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Art. 27 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni
1I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti. 1bisNella ripartizione dei richiedenti l’asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.2 2Se i Cantoni non riescono a intendersi, il Consiglio federale, dopo averli consultati, stabilisce con un’ordinanza i criteri di ripartizione. 3La SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione).3 Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia. 4Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e per le quali la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.4 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). |