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Art. 28 Assegnazione di un luogo di soggiorno e di un alloggio
1La SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno. 2Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti.1 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |