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Art. 31b Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino
1Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d’origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE2, se:
2Il CEM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento e prende gli accordi del caso. 1 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1871; FF 2014 2935). |