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Art. 45 Decisione d’allontanamento
1La decisione d’allontanamento indica:
2Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni.3 2bisSe circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.4 3Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino5, l’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.6 4Al richiedente è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.7 1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737). |