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Art. 46 Esecuzione da parte dei Cantoni
1Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.1 1bisDurante il soggiorno di un richiedente l’asilo in un centro della Confederazione l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione. Per le persone di cui all’articolo 27 capoverso 4 l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confederazione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d’ubicazione.2 1terIn caso di domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c, l’esecuzione dell’allontanamento e la concessione del soccorso d’emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d’asilo e d’allontanamento.3 2Se per ragioni tecniche l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l’ammissione provvisoria.4 3La SEM vigila sull’esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell’esecuzione dell’allontanamento.5 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1633; FF 2003 4857). |
