|
|
|
Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza
1Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente. 2Il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStrI1.2 1 RS 142.20 |
