|
Art. 71 Concessione della protezione provvisoria alle famiglie
1La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:1
1bisSe nell’ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC2, la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.3 2La protezione provvisoria è accordata anche ai figli nati in Svizzera. 3Deve essere autorizzata l’entrata in Svizzera degli aventi diritto che si trovano all’estero. 4Il Consiglio federale disciplina per altri casi le condizioni per il ricongiungimento familiare. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). |