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Art. 75 Autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa
1Durante i primi tre mesi che seguono l’entrata in Svizzera, le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa. Trascorso tale termine sono applicabili le condizioni di ammissione per l’esercizio di un’attività lucrativa previste dalla LStrI1.2 2Il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l’esercizio di un’attività lucrativa. 3Le autorizzazioni preesistenti sono mantenute. 4Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.3 1 RS 142.20 |