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Art. 78 Revoca
1La SEM può revocare la protezione provvisoria se:
2La protezione provvisoria non è revocata se la persona protetta si reca nel suo Stato d’origine o di provenienza con l’accordo delle autorità competenti. 3La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.1 4Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo l’articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.2 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). |
