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Art. 82a Assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
1Fatte salve le disposizioni seguenti, l’assicurazione malattie per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora si conforma ai principi della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal). 2Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dell’assicuratore e designare uno o più assicuratori che offrano una forma assicurativa particolare secondo l’articolo 41 capoverso 4 LAMal. 3Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora i Cantoni possono limitare la scelta dei fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal. Possono operare tale limitazione prima di designare un assicuratore ai sensi del capoverso 2. 4I Cantoni possono designare uno o più assicuratori che offrano, esclusivamente per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, un’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 capoverso 4 LAMal. 5Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla limitazione della scelta dei fornitori di prestazioni. 6I Cantoni e gli assicuratori possono concordare la soppressione della partecipazione ai costi definita nell’articolo 64 capoverso 2 LAMal. 7Il diritto dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora alla riduzione dei premi di cui all’articolo 65 LAMal è sospeso fintanto che essi percepiscono, interamente o in parte, prestazioni di aiuto sociale. Il diritto rinasce nel momento in cui tali persone sono riconosciute come rifugiati, hanno diritto a un permesso di dimora in quanto persone bisognose di protezione o non percepiscono più prestazioni di aiuto sociale. 1 Introdotto dal n. II della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 48232007 5575; FF 2002 6087). |
