1Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:2
- a.
- le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
- b.
- rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere informazioni;
- c.
- non comunica modifiche essenziali della propria situazione;
- d.
- manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;
- e.
- senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
- f.
- utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;
- g.
- non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale;
- h.3
- espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;
- i.4
- è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale;
- j.5
- si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità;
- k.6
- espone a pericolo la sicurezza e l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell’alloggio.
1bisIl capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.7
2Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85 capoverso 3 è applicabile.8
1 Nuova espressione giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
3 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
4 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
5 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
6 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
7 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503).
8 Introdotto dal n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).