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Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie
1Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose. 2Definisce l’assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente:
3La SEM può subordinare il versamento di singole componenti delle somme forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. 4Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, riesaminate. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |