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Art. 9 Perquisizione
1L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro della Confederazione1 o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d’identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.2 2Il richiedente può essere perquisito soltanto da una persona dello stesso sesso. 1 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |