|
Art. 92 Spese d’entrata e partenza
1La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione. 2Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.1 3Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’organizzazione della partenza. 3bisNell’ambito dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino2, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.3 4Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie. 1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |