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Art. 93a Consulenza per il ritorno
1La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest’ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni. 2La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). |