Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 93a Consulenza per il ritorno
1La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest’ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni. 2La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). |