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Art. 93b Sussidi per la consulenza per il ritorno
1La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l’informazione e la consulenza dei richiedenti l’asilo e delle persone allontanate. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche. 2Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall’articolo 93 capoverso 4. 1 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917). |