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Art. 95a Principio
1Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare procedure d’asilo necessitano dell’approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d’autorizzazione) se sono:
2Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 3Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella procedura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto cantonale. 4L’approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio. |