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Art. 95e Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
1L’autorità competente per l’approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3Il deposito pubblico dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr1. |