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Art. 95g Opposizione
1Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA1 o della LEspr2 può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura. 2Entro il termine di deposito dei piani devono essere fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39–41 LEspr vanno presentate all’autorità d’approvazione. 3I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione. |
