Art. 102ebis
1Per proteggere i beni e le persone, segnatamente i richiedenti l’asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all’assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo ed effettuare registrazioni audiovisive. 2Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi prima di essere automaticamente distrutte, salvo che siano necessarie per un procedimento penale o un’inchiesta amministrativa condotta dalla SEM. 3Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale. 4In caso d’inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni. 5Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza. Determina segnatamente quali edifici e parti di edifici possono essere sottoposti a videosorveglianza e disciplina come le registrazioni devono essere conservate, protette dagli abusi e trasmesse alle autorità di perseguimento penale. |