Art. 91 Altri sussidi
2bisLa Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese amministrative per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.2 2terLa Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.3 3Può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge. 4bisPuò versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d’ubicazione o con terzi incaricati.5 6La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di personale nelle quali incorrono in occasione della preparazione delle decisioni giusta l’articolo 31. 7Può, nell’ambito della collaborazione internazionale definita dall’articolo 113, versare sussidi a organismi che attuano progetti di portata internazionale o a organizzazioni internazionali. 8Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi. 1 Abrogati dal n. I della L del 16 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). |