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Art. 95b Diritto d’espropriazione e diritto applicabile
1L’acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo o all’espletamento di procedure d’asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all’espropriazione. 2La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.1 3Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 19302 sull’espropriazione (LEspr).3 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |