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Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione. 2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata. 4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità. 5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:
321 Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411). |
