Art. 24 Centri della Confederazione 69
1 La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell’adeguatezza e dell’economicità. 2 Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell’istituzione dei centri. 3 I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d’asilo:
4 Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone. 5 La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d’asilo o di eseguire l’allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione. 6 L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo. La ripartizione e l’attribuzione sono rette dall’articolo 27. 69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |