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Art. 26c Procedura celere 81
Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l’audizione sui motivi d’asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali. 81 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 6917). |