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Art. 42 Soggiorno durante la procedura d’asilo 115
Chi ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. 115 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). |
