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Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza
1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente. 2 Il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34 LStrI156.157 157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). |
