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Art. 65 Allontanamento o espulsione 175
L’allontanamento o l’espulsione di rifugiati sono retti dall’articolo 64 LStrI176 in combinato disposto con l’articolo 63 capoverso 1 lettera b e l’articolo 68 LStrI. È fatto salvo l’articolo 5. 175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375, 5357; FF 2010 3889; 20116503). |