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Art. 7 Prova della qualità di rifugiato
1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. 2 La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante. 3 Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati. |