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Art. 74 Disciplinamento delle condizioni di residenza
1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite. 2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria. 3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio. |