Art. 92 Spese d’entrata e partenza
1 La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione. 2Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.254 3 Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’organizzazione della partenza. 3bis Nell’ambito dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino255, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con il trasferimento di persone in Svizzera.256 4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie. 254 Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6087). 255 Tali Acc. sono elencati nell’all. 1. 256 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 20132195). |